Per “libera circolazione delle merci” si intende che le merci originarie o prodotte nell’UE e le merci extra UE (per le quali è già stato pagato il dazio) possono essere trasportate all’interno degli stati membri dell’Unione Europea senza ulteriori obblighi doganali.
Le merci che dipendono da dazi elevati nonché le merci contingentate possono essere conservate momentaneamente senza venire sdoganate né tassate; a tal fine si può ricorrere appunto al cosiddetto punto franco doganale.
Tale punto è amministrato da enti privati ed è accessibile a qualsiasi interessato essendo considerato come sito pubblico. Con l’autorizzazione della dogana le merci possono essere sottoposte ad alcune modifiche; per le merci in transito (rispedizione nell’UE) vi sono disposizioni limitative.
Per eseguire uno sdoganamento UE devono essere rispettati complessivamente tutti i seguenti presupposti:
– il cliente utilizza nei confronti dell’esportatore un numero di identificazione IVA che gli è stato assegnato da un altro paese dell’UE;
– l’esportatore deve avere un numero di identificazione IVA nel paese di ingresso delle merci nell’UE, cioè essere registrato in tale paese a fini relativi all’imposta sugli affari, oppure usare il numero di identificazione IVA di un rappresentante fiscale di tale paese;
– l’esportatore diviene soggetto passivo dell’imposta sulla cifra d’affari all’importazione nel paese di ingresso nell’UE, cioè egli risulta come importatore.
La Tariffa Doganale è l’elenco inventariato di tutte le merci, dei beni, dei prodotti della natura e delle materie prime suddiviso in sezioni merceologiche contraddistinte da codici detti “Voci Doganali” che forniscono dettagli su: – Descrizione merceologica; – Elenco delle restrizioni all’importazione ed all’esportazione; – Elenco dei tributi e delle aliquote di applicazione.
Il Transito è un’operazione doganale assicurata dal precedente deposito di una apposita fidejussione che ricopre i diritti doganali. Quando una spedizione sotto controllo doganale deve essere spostata da un punto all’altro nell’Unione Europea, questa viene scortata da un documento T1 (Transito Comunitario Esterno) o T2 (Transito Comunitario Interno).